Note legali

REFORM-WERKE
Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.

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Fax: +43 (0) 7242 / 232-4
 
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N. registro delle imprese: FN 139380 x

 

Tribunale presso cui è depositato il registro delle imprese: tribunale di Wels

 

Relazione bancaria: 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, A-4020 Linz
Kto. Nr.: 2.637.759 (BLZ 34000)
IBAN Nr.: AT02 3400 0000 0263 7759
BIC: RZOOAT2L

 

Partita IVA ATU40369007


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Condizioni generali di fornitura per macchine e attrezzature agricole

 

Queste condizioni generali di consegna sono state concepite fondamentalmente per negozi giuridici tra imprese. Nel caso in cui fossero applicate in via eccezionale anche a negozi giuridici con i consumatori, ai sensi del § 1, cpv. 1, numero 2 della Legge sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), BGBI. [Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria] n. 140/79, valgono solo nella misura in cui esse non contraddicano le disposizioni del primo capitolo di questa legge.

 

Aspetti generali:
Le presenti condizioni di consegna per macchinari agricoli e veicoli (di seguito denominate condizioni di consegna) fissano i diritti e i doveri delle parti sottoscriventi il contratto. Costituiscono quindi la base giuridica di ogni offerta e ogni contratto e sono alla base di tutti i negozi della Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.H. (di seguito denominata REFORM) relativi a macchinari agricoli e veicoli nonché relativi a pezzi di ricambio e accessori pertinenti ed esecuzioni di commesse, nella misura in cui non siano stati conclusi espliciti accordi speciali scritti. Un vincolo giuridico per REFORM sopraggiunge unicamente al momento della conferma dell'offerta da parte dell'azienda o della sottoscrizione del contratto.
Eventuali condizioni divergenti, stabilite dalla controparte hanno validità legale quando vengono confermate per iscritto da REFORM. Senza un'autorizzazione scritta da parte di REFORM, i suoi collaboratori non sono autorizzati a dare delle conferme che revochino, completino o modifichino queste condizioni di consegna in maniera completa o parziale; nel caso in cui queste conferme siano vincolanti per REFORM a causa di norme giuridiche vincolanti, REFORM può recedere in qualsiasi momento dal contratto. Le presenti Condizioni generali di consegna si intendono accettate al più tardi all’accettazione della merce.

 

1. Entità e accettazione della commessa:
1.1.
Gli ordini necessitano dell'accettazione scritta da parte di REFORM. REFORM è libera di accettare o meno. Gli ordini diventano vincolanti secondo le condizioni e l’entità della conferma scritta del mandato. Le conferme di commessa emesse elettronicamente non hanno necessità di alcuna firma. Accordi accessori e modifiche sono validi solo nel momento in cui sono stati confermati per iscritto da REFORM.
1.2.
La controparte riconosce con la presa in carico della fornitura che le presenti Condizioni di consegna sono oggetto del contratto e non possono essere applicate eventuali condizioni di acquisto in contrapposizione a queste.
1.3.
I dati tecnici (dimensioni, peso, prestazioni ecc.) così come le illustrazioni devono essere considerate solamente approssimativi. Si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive.
1.4.
REFORM si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento delle modifiche alla costruzione, senza essere tenuta ad apportare tali modifiche agli artefatti che sono stati terminati prima della modifica costruttiva.
1.5.
Nel caso in cui l'acquirente dovesse recedere dall'acquisto a seguito di una commessa già assegnata e giuridicamente vincolante, qualsiasi sia il motivo, REFORM ha il diritto di esigere, in caso di merci correnti, una penale (penale per recesso) pari al 10 % del prezzo di vendita, in caso di merci non correnti, si aggiunge anche il risarcimento dei costi di produzione da noi affrontati, laddove nel suddetto caso le parti lavorate sono a disposizione della controparte.

 

2. Termine di consegna:
2.1.
Tutti i termini di consegna indicati sono vincolanti e si riferiscono all'ultimazione in fabbrica. I termini di consegna iniziano con la conferma della commessa, il tutto alla condizione che la controparte abbia fornito tutta la documentazione necessaria per la consegna o l'adempimento contrattuale (come ad esempio licenze d'importazione, garanzie bancarie ecc.) ed ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali.
2.2.
REFORM ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento consegne parziali e di presentare a riguardo fatture parziali. In caso di eventi non prevedibili, come cause di forza maggiore, scioperi, guasti d'esercizio e situazioni eccezionali, nella propria fabbrica o in quella dei sub-fornitori, il termine di consegna viene prorogato conformemente, nella misura in cui gli eventi abbiano conseguenze sull'adempimento dell'intero contratto o di quella parte del contratto a breve scadenza. Viene fatto salvo il diritto di recesso di REFORM per cause di forza maggiore.
2.3.
Sono escluse pretese di risarcimento in caso di consegna ritardata. Il contratto viene considerato adempiuto con la disposizione alla spedizione. Nel caso in cui la spedizione venga ritardata su richiesta della controparte, quest'ultimo deve risarcire REFORM dei costi generatesi a causa dello stoccaggio, per lo meno comunque 0,5 per cento dell'importo della fattura per ogni mese. La fatturazione e il termine di pagamento rimangono salvi.

 

2.4.
Le merci che sono state ordinate con le formule "a consegna dilazionata" o "su ritiro" o simili, vengono stoccate a partire dal termine di consegna o ritiro a carico e pericolo della controparte presso REFORM o, a scelta della stessa, presso terzi. Già in caso di un ritardo oggettivo del ritiro delle merci da parte della controparte, REFORM è autorizzata, previo avviso, a realizzare le merci mediante trattative private ed in particolare di venderle a terzi.

 

3. Prezzi:
3.1.
I prezzi sono espressi in euro, a meno che non sia stato dichiarato diversamente, a cui devono essere aggiunti l'I.V.A., nella percentuale di volta in volta applicabile per legge, nonché tutte le tasse, i contributi, le imposte, i dazi sulle importazioni ecc. Essi devono quindi essere considerati come prezzo indicativo franco fabbrica, esclusi imballaggio, carico e assicurazioni.
3.2.
A meno che non sia stato accordato diversamente, alla base della fatturazione per gli ordini di merci sarà il prezzo valido al momento dell'accettazione della commessa o dell'accettazione di una commessa aggiuntiva nonché al momento della prestazione di ulteriori servizi.
3.3.
REFORM si riserva il diritto, anche ad avvenuta conferma della commessa, di includere nella fatturazione aumenti di prezzo dovuti al rialzo dei costi di produzione (prezzi dei materiali, salari, spese generali ecc.) tra il momento della conclusione del contratto e l'adempimento nei confronti della controparte.

 

4. Condizioni di pagamento:
4.1.
In caso di mancati accordi particolari, i pagamenti devono essere effettuati senza sconto franco ufficio di pagamento del fornitore, direttamente a REFORM, non appena ricevuta la fattura. Sono validi esclusivamente i pagamenti che vengono versati direttamente a REFORM.
4.2.
Nel caso in cui sia stato concesso un termine di pagamento per sconti, ribassi e particolari detrazioni, quest'ultimo va calcolato a partire dalla data della fattura in questione. Le condizioni di sconto possono essere rivendicate dalla controparte solamente alla condizione che tutte le fatture passate siano state saldate.
4.3.
A meno che non sia stato accordato differentemente, REFORM può rifiutarsi, senza dover addurre una motivazione, di accettare cambiali, assegni o altre promesse di pagamento a terzi. Assegni e cambiali verranno accettati da REFORM solamente a seguito di un accordo scritto separato e a titolo di pagamento. REFORM risponde nella misura in cui questi siano stati emessi su piazze secondarie, non per la puntuale presentazione e il protesto.
4.4.
In caso di ritardo nel pagamento, senza che sia necessario avviare una messa in mora, verranno calcolati, a partire dalla data di esigibilità, interessi moratori ai sensi del § 352 UGB [Codice Commerciale austriaco]. Inoltre, la controparte è tenuta a risarcire a REFORM tutti i costi e le spese di finanziamento nonché di esecuzione, ivi compresi i costi dell’avvocato e del tribunale, costi di una garanzia (eventualmente anche giudiziaria ovvero catastale), spese di riscossione, tariffe e altri sborsi.
4.5.
Qualora i pagamenti esigibili non vengano effettuati puntualmente e la controparte, nonostante intimazione di pagamento con proroga del termine di 8 giorni, non adempia al suo obbligo di pagamento, qualora le cambiali accordate non vengano puntualmente fornite a REFORM, o qualora una cambiale vada in protesto per mancato pagamento, allora l’intero importo residuo ancora aperto, ivi compresa la cambiale ancora aperta, diviene immediatamente esigibile per il pagamento, senza che sia necessario avviare un’ulteriore messa in mora.
4.6.
Qualora REFORM venga a sapere che la solvibilità della controparte non offre sufficiente sicurezza per il pagamento, ad esempio in caso di cambiali in protesto, pignoramenti ecc., subentra l’immediata esigibilità di tutti i crediti ancora aperti in tutte le relazioni commerciali, senza che sia necessario avviare una messa in mora. Ulteriori consegne possono essere rese soggette alla condizione di prestazione anticipata della controparte.
4.7.
Eventuali reclami non sono motivo di rifiuto dei pagamenti esigibili. Rimangono esclusi la compensazione con contropretese non riconosciute di qualsivoglia tipo, l’esercizio di diritto di ritenzione nonché il sequestro di crediti della controparte nei confronti di REFORM.
4.8.
I costi per garanzie bancarie, lettere di credito, tariffe di riscossione ecc. sono a carico della controparte, salvo diversamente stabilito. Pagamenti effettuati dalla controparte senza indicazione di una causale vengono utilizzati in base a quanto desumibile dall’esigibilità in ordine cronologico dei crediti. REFORM rimane libera di cedere crediti nei confronti della controparte.
In tutti i casi di cui sopra, REFORM è legittimata in qualsiasi momento, a carico e sotto la responsabilità della controparte, a riprendersi la merce fornita al fine di sfruttarla al meglio e di averla a piena disposizione a carico della controparte, oppure di conservarla soltanto come garanzia, senza che ciò sollevi la controparte dall’adempimento al contratto o che questa possa pretendere un risarcimento danni per mancato adempimento.
4.9.
La controparte esprime il suo consenso a che tutti i pagamenti da questa effettuati vengano utilizzati per compensare innanzitutto gli interessi e le tasse accessorie, quindi i costi di riparazione, in seguito i crediti per forniture di merci libere e ricambi, e soltanto da ultimo per saldare il compenso per merce spedita sotto riserva di proprietà, sempre in considerazione delle vecchie fatture.
4.10.
I ricambi vengono di regola spediti soltanto in contrassegno.

 

5. Diritto di recesso dal contratto:
5.1.
REFORM si riserva il diritto di recedere dagli ordini, in tutto o in parte, prima dell’avvenuta consegna, qualora la solvibilità della controparte appaia in dubbio, senza che alla controparte, anche qualora abbia versato un anticipo, spetti un diritto al risarcimento danni.
5.2.
La controparte può impedire il recesso dal contratto soltanto effettuando un pagamento anticipato dell’intero compenso, oppure consegnando a REFORM per il valore dell’ordine una garanzia bancaria astratta, prevista a durata sufficiente, di un istituto finanziario austriaco riconosciuto.

 

6. Riserva di proprietà:
6.1.
REFORM si riserva la proprietà di tutte le merci da essa fornite fino a quando il credito del fornitore nei confronti della controparte risultante dalla relazione d’affari non sia saldato, spese e interessi compresi. Ciò vale anche qualora alcuni o tutti i crediti del fornitore siano stati depositati in un conto corrente, e il saldo sia stato controllato e riconosciuto.
6.2.
Se la controparte si serve della mediazione di una società finanziaria o di un istituto di credito, allora la parte è tenuta a dare espressa comunicazione a tale istituto di credito del fatto che la proprietà della merce rimane del fornitore fintantoché il prezzo non sarà stato pagato interamente, spese e interessi compresi.
6.3.
Fino al completo pagamento del prezzo, la controparte non è autorizzata a costituire in pegno o alienare la merce, né ad adottare alcuna disposizione che possa pregiudicarne la disponibilità in qualsiasi momento per REFORM. A tutela del diritto di proprietà, la controparte deve informare immediatamente REFORM in caso di accesso alla merce da parte di terzi (ad es. esecuzione forzata), dandogliene completa ed esauriente comunicazione.
6.4.
La riserva di proprietà non viene annullata da pagamenti di terzi, in particolare da pagamenti di giranti di cambiali. In caso di pagamento da parte di terzi, i diritti spettanti a REFORM, qualora non si dia il caso di cessione legale, passano a tali terzi con il pagamento soltanto in caso di accordo in tal senso.
6.5.
Nonostante la riserva di proprietà, il rischio di rovina e deterioramento della merce, nonché per casualità, forza maggiore, perdita e furto, è assunto dalla controparte. Nella misura in cui la controparte non abbia sufficientemente assicurato la merce ritirata, REFORM ha facoltà, e tuttavia non obbligo, di assicurare gli oggetti consegnati contro sinistri a spese della controparte, in misura e portata adeguate. Fintantoché sussiste la riserva di proprietà a favore di REFORM, i costi per riparazioni eventualmente necessarie sono a carico della controparte.
6.6.
Per il resto, la merce sotto riserva di proprietà va utilizzata con cura e riguardo, va effettuata su di essa regolare manutenzione, e protetta in misura ragionevole da danneggiamenti, eventi che ne ridurrebbero il valore e furto.
6.7.
Nella misura in cui la merce venga fornita a scopo di rivendita, vale una prolungata riserva di proprietà e la controparte può effettuare la vendita di merce sotto riserva di proprietà soltanto se
a) la controparte cede al contempo il prezzo d’acquisto per un importo pari a quello ancora dovuto al fornitore, e segni la cessione nei suoi registri;
b) la controparte, in caso di pagamento in contanti, dispone del prezzo d’acquisto separato per REFORM.
6.8.
La facoltà di REFORM di riscuotere essa stessa i crediti rimane inalterata. Qualora la controparte non adempia regolarmente ai suoi obblighi di pagamento, REFORM può pretendere che la controparte renda noti i crediti ceduti e i loro debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie per l’esazione, metta a disposizione la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori.
6.9.
Qualora le merci fornite divengano parti integranti ai sensi del § 414 ABGB [Codice Civile austriaco] di un altro oggetto, e la loro riconversione non fosse possibile o conveniente, allora a REFORM spetta la comproprietà risultante in rapporto al valore dell’oggetto intero.
6.10.
REFORM è legittimata, in caso di morosità della controparte nei pagamenti o in caso di peggioramento della sua solvibilità, a riscuotere in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo la merce sotto riserva di proprietà, qualora la controparte non presenti adeguate garanzie, riconosciute da REFORM.
6.11.
REFORM si impegna ad accettare le garanzie presentate quando queste superino i crediti isoluti da garantire di più del 20 %.

 

7. Messa in funzione:
La messa in funzione degli apparecchi, delle macchine e dei veicoli forniti è permessa soltanto dopo completa e coscienziosa presa visione delle relative istruzioni per l’uso, e soltanto in osservanza delle stesse. In caso di rivendita, tale obbligo va trasferito dalla controparte al suo cliente.

 

8. Passaggio del rischio e spedizione:
Il rischio passa alla controparte nel momento in cui la merce lascia gli stabilimenti. La spedizione avviene anche in caso di eventuale consegna franco di porto a rischio della controparte.

 

9. Diritto di prelazione:
In caso di liquidazione, compensazione, concorso o chiusura del suo esercizio, la controparte concede a REFORM il diritto di prelazione sulle scorte presenti di prodotti REFORM.

 

10. Garanzia:
10.1.
REFORM è tenuta, nella misura indicata dalle seguenti condizioni, a riparare qualsiasi difetto che pregiudichi l’idoneità all’uso e che si basi su un errore di costruzione, nel materiale o nella versione, nonché a rispondere di difetti di caratteristiche espressamente presupposte.
10.2.
Tale obbligo sussiste tuttavia soltanto per difetti emersi entro il periodo di un anno dal momento del passaggio del rischio, ovvero in caso di consegna con esposizione dal termine del montaggio.
10.3.
La controparte può appellarsi al presente articolo soltanto qualora essa abbia reso immediatamente noti a REFORM per iscritto i difetti emersi. La controparte, contrariamente a quanto previsto dal § 924 ABGB, è sempre tenuta a dimostrare che il difetto era presente al momento della consegna. Nel caso in cui siano presenti difetti che devono essere riparati da REFORM, quest’ultima ha facoltà, a sua scelta, di:
a) ritoccare la merce difettosa sul posto;
b) effettuare il ritocco in un luogo scelto da REFORM;
c) farsi rispedire la merce difettosa o le parti difettose allo scopo di effettuare il ritocco;
d) sostituire le parti difettose;
e) sostituire la merce difettosa.
10.4.
Qualora REFORM si faccia rispedire la merce o le parti difettose allo scopo di effettuare il ritocco o la sostituzione, salvo diversamente accordato, le spese e il rischio del trasporto sono a carico della controparte. La rispedizione delle merci o parti ritoccate o sostituite alla controparte avviene, salvo diversamente accordato, a costi e rischio di REFORM.
10.5.
Le merci o parti difettose sostituite ai sensi di questo articolo sono a disposizione di REFORM.
10.6.
Il venditore è tenuto a coprire le spese di un’eventuale riparazione effettuata dalla controparte stessa soltanto nel caso in cui egli abbia dato la sua autorizzazione scritta in proposito.
10.7.
L’obbligo di garanzia di REFORM vale soltanto per difetti che emergano in condizioni d’uso normali (secondo le disposizioni) e nel rispetto delle istruzioni per l’uso. In particolare, non vale per difetti che si basino su: errato assemblaggio o messa in funzione irregolare da parte della controparte o di suoi incaricati, cattiva manutenzione, riparazioni irregolari o effettuate senza l’autorizzazione scritta di REFORM, oppure manipolazioni da parte di una persona diversa da REFORM o suoi incaricati, utilizzo degli apparecchi, delle macchine e dei veicoli con lubrificanti / oli non ammessi o diversi da quelli prescritti, normale usura.
10.8.
Per le parti della merce che REFORM ha acquistato da un subfornitore prescritto dalla controparte, sussiste garanzia da parte di REFORM soltanto nella misura dei diritti di garanzia spettanti a REFORM stessa nei confronti del subfornitore. Qualora una merce venga realizzata da REFORM in base a indicazioni sulla costruzione, disegni o modelli della controparte, allora REFORM non risponde della correttezza della costruzione, ma soltanto del fatto che l’esecuzione sia avvenuta in base alle indicazioni della controparte. La controparte deve in questo caso tenere REFORM indenne e manlevata per eventuali violazioni di diritti di protezione industriale.
10.9.
Per modifiche, integrazioni o conversioni dei prodotti forniti da REFORM effettuate arbitrariamente dalla controparte, REFORM non si assume alcuna responsabilità né risponde dell’idoneità all’uso, durata, nonché di eventuali danni da ciò risultanti. Restano esclusi da tale condizione soltanto i lavori di riparazione e conversione effettuati in un’officina autorizzata, utilizzando i ricambi e gli accessori originali messi a disposizione da REFORM, e secondo le indicazioni di REFORM.
10.10.
REFORM declina ogni responsabilità in caso di assunzione di incarichi di riparazione, o in caso di modifiche o conversioni di merci vecchie o di terzi, o in caso di fornitura di merci usate.
10.11.
Dall’inizio del termine di garanzia, REFORM non si assume altre responsabilità oltre a quelle definite al presente articolo.

 

11. Responsabilità (risarcimento danni):
11.1 .
Vale come espressamente accordato che REFORM non deve fornire alla controparte alcun risarcimento danni per ferimenti di persone, per danni a beni che non siano oggetto del contratto, per ulteriori danni né per mancato guadagno, nella misura in cui dalle circostanze del caso singolo non emerga una grave negligenza da parte di REFORM.
11.2.
Si esclude l’inversione dell’onere di prova ai sensi del § 1298 ABGB.
11.3.
L’oggetto della vendita offre soltanto una sicurezza che è lecito aspettarsi in base alle disposizioni in materia di autorizzazioni, alle istruzioni per l’uso, alle prescrizioni di REFORM sul trattamento dell’oggetto della vendita, con particolare riferimento a controlli eventualmente prescritti e ulteriori indicazioni fornite.
11.4.
Qualsiasi rivendicazione di risarcimento danni della controparte, qualora non sia stata espressamente riconosciuta da REFORM, deve essere fatta valere nei confronti di REFORM entro un anno dalla presa conoscenza del danno nonché della colpa di REFORM, altrimenti i diritti decadono. In caso di puntuale comunicazione scritta della rivendicazione, rimane valido Il termine legale per un’azione giudiziaria di rivendicazione.
11.5.
Allo scadere del termine di 10 anni dalla fornitura, la controparte non è più autorizzata a far valere diritti di risarcimento danni di qualunque tipo nei confronti di REFORM (prescrizione assoluta).

 

12. Danni conseguenti:
Salvo diversamente disposto nelle presenti Condizioni, la responsabilità di REFORM nei confronti della controparte per arresto della produzione, mancato guadagno, mancato uso, perdita di contratto o qualunque altro danno conseguente economico o indiretto, rimane esclusa.

 

13. Diritti di segreteria:
Per il rilascio di una copia del certificato di immatricolazione o di libretti di circolazione in caso di merci importate usate, nonché per merci rese da parte di REFORM, vengono messi in conto diritti di segreteria secondo il listino del momento.

 

14. Merce in commissione:
La controparte risponde della perdita e del danneggiamento della merce sotto sua custodia, nonché delle conseguenze di un immagazzinamento non regolare, a meno che la perdita o il danneggiamento non siano dovuti a circostanze impossibili da evitare con la cura di un’ordinaria impresa.

 

15. Requisito della forma scritta:
Qualsiasi abrogazione, integrazione o emendamento di contratti tra REFORM e le sue controparti necessita, ai fini della validità, della forma scritta. Il requisito della forma scritta contenuto nelle presenti condizioni si intende rispettato anche con l’utilizzo di fax o e-mail. Tuttavia, il mittente porta il rischio dell’arrivo al destinatario, dovendo egli comprovare l’arrivo.

 

16. Clausola salvatoria:
Qualora una disposizione delle presenti Condizioni di vendita sia nulla, con la presente le parti contraenti si impegnano espressamente a concordare disposizioni legalmente valide che si avvicinino quanto più possibile allo scopo economico della disposizione non valida. La validità di tutte le altre disposizioni non viene alterata dalla disposizione non valida.


17. Luogo di adempimento e foro competente:
Luogo di adempimento e foro competente per consegna, pagamento e tutti gli altri obblighi bilaterali è Wels. REFORM ha tuttavia facoltà di appellarsi anche al tribunale competente per la sede della controparte. Alla base dei rapporti giuridici si pone il diritto austriaco, in esclusione del diritto di compravendita internazionale ONU. Per il resto, valgono le disposizioni INCOTERMS nella loro versione valida il giorno della stipula del contratto.