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CGV

Condizioni generali di vendita

Kiefer GmbH a Dorfen

 

1. Parte contraente, oggetto, campo di applicazione, conflitto tra le condizioni generali di vendita

1.1. Le presenti Condizioni di fornitura per attrezzi e veicoli (di seguito denominale Condizioni di fornitura) di Kiefer GmbH, Furter Str. 1, 84405 Dorfen (D) (di seguito denominata KIEFER) valgono per la vendita e la fornitura di attrezzi e veicoli nonché di parti di ricambio e accessori oltre all'esecuzione di riparazioni nei confronti delle parti contraenti interessate. Non valgono nei confronti dei consumatori.

1.2. Tipo ed entità delle prestazioni fornite da KIEFER fanno riferimento agli accordi contrattuali e integrano esclusivamente le presenti Condizioni di fornitura. Le Condizioni generali di vendita della parte contraente non costituiscono parte integrante del contratto; il silenzio da parte di KIEFER relativamente all'inclusione delle Condizioni generali di vendita della parte contraente non comporta l'accettazione delle stesse.

1.3. La parte contraente riceve le prestazioni contrattuali non in qualità di consumatore ma ai fini delle proprie attività professionali comunali, commerciali o autonome e/o, nel caso di una scuola superiore, per le finalità a questa correlate.

2. Offerte

2.1. Le offerte di KIEFER non sono vincolanti e sono senza impegno. Gli ordini richiedono l'accettazione scritta da parte di KIEFER.

2.2. KIEFER si riserva il diritto di apportare modifiche alla costruzione nell'ambito dello sviluppo tecnico qualora tali modifiche siano ragionevoli per la parte contraente. Ciò non vale per le parti di ricambio.

3. Termini di consegna, fornitura e spedizione

3.1. Il termine di consegna decorre dalla conferma dell'ordine da parte di KIEFER. Qualora la parte contraente non abbia fornito i documenti necessari per la consegna o l'esecuzione o non abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali, il termine di consegna decorre dal momento dell'esibizione dei documenti e/o dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Per fornitura si intende parimenti la comunicazione della disponibilità della merce o l'uscita della merce dalla fabbrica o dal magazzino.

3.2. Casi di forza maggiore, scioperi, serrate, fermi di impianto non imputabili a KIEFER o eventi di altro tipo non imputabili a KIEFER prolungano il termine di consegna nella misura e per il tempo in cui tali eventi incidono sulla puntuale esecuzione dell'intero contratto o della parte del contratto di prossima scadenza. Qualora tali eventi comportino un ritardo del termine di consegna superiore a tre mesi, entrambe le parti hanno diritto a recedere dal contratto.

3.3. KIEFER è autorizzata a effettuare consegne parziali.

3.4. Il rischio di degrado e deterioramento della merce viene trasferito al momento della consegna della merce alla parte contraente o al trasportatore della parte contraente; ciò vale anche qualora KIEFER provveda a prestazioni aggiuntive quali la spedizione o installazione, oppure il committente abbia incaricato KIEFER in qualità di trasportatore. Ciò vale anche nel caso in cui la merce venga spedita in un luogo diverso dal luogo di adempimento. Nel caso in cui la merce sia prodotta e pronta per la spedizione e il ritiro della spedizione venga ritardato per motivi non imputabili a KIEFER, il rischio viene trasferito con l'invio dell'avviso della disponibilità alla spedizione al committente. La presente disposizione vale anche per consegne parziali. L'assicurazione sul trasporto viene stipulata solo previo accordo con la parte contraente.

3.5. Qualora la parte contraente non provveda all'accettazione dell'oggetto del contratto entro due settimane dall'avviso di disponibilità da parte di KIEFER o dopo la consegna dell'oggetto del contratto presso il luogo di destinazione, KIEFER è autorizzata a immagazzinare l'oggetto del contratto a spese e rischio della parte contraente e ad addebitarlo come consegnato. I costi di immagazzinamento sono pari allo 0,5 % dell'importo della fattura al mese.

3.6. Allo scadere di un periodo supplementare definito per iscritto da Kiefer di altre due settimane ai sensi del punto, 3.5 KIEFER è autorizzata a ritirare, vendere o mettere all'asta l'oggetto del contratto. In caso di ritiro, KIEFER può richiedere un risarcimento danni forfettario pari al 15% del prezzo concordato salvo il caso in cui la parte contraente sia in grado di dimostrare la minore entità dei danni. Rimane impregiudicata la rivendicazione di un danno maggiore. I costi del trasporto di ritorno, dell'immagazzinamento e della vendita all'asta sono a carico della parte contraente.

4. Prezzi

4.1. Salvo diversamente concordato, i prezzi sono espressi in Euro sulla base dei prezzi in vigore al momento dell'ordine. I prezzi si intendono al netto di IVA secondo l'aliquota di legge, altri oneri, tributi, imposte e dazi oltre all'eventuale imballaggio, carico e assicurazione esclusi. In caso di evidenti errori di scrittura o calcolo ci riserviamo il diritto di effettuare le correzioni.

4.2. Lavori supplementari, versioni speciali e modifiche eseguite su richiesta saranno addebitati separatamente da KIEFER in base ai costi per manodopera e materiali.

4.3. Anche in seguito alla conclusione del contratto KIEFER è autorizzata a effettuare aumenti dei prezzi qualora tali aumenti siano dovuti a circostanze subentrate solo in seguito alla stipulazione del contratto e non prevedibili. In questo caso il cliente ha diritto a recedere dal contratto purché eserciti tale diritto entro due settimane dall'applicazione dell'adeguamento del prezzo.

5. Condizioni di pagamento:

5.1. I pagamenti vanno eseguiti puntualmente in contanti senza detrazioni franco luogo di pagamento al ricevimento della fattura.

5.2. I termini di pagamento per sconti, riduzioni e altre detrazioni concordate si calcolano dalla data della rispettiva fattura. L'applicazione di sconti può essere richiesta dalla parte contraente solo nel caso in cui al momento del pagamento, tutti i crediti nei confronti di KIEFER siano stati puntualmente saldati.

5.3. KIEFER accetta assegni, mandati di pagamento o cambiali solo sulla base di un accordo scritto ed esclusivamente ai fini del pagamento e non in sostituzione di un pagamento e solo se idonei. I costi correlati alla riscossione o allo sconto sono a carico della parte contraente. Qualora le cambiali proprie o di terzi di una parte contraente vengano protestate, tutti i crediti nei confronti della parte contraente avranno scadenza immediata, ivi comprese le cambiali con scadenza successiva.

5.4. Al più tardi entro 30 giorni dalla scadenza della fattura la parte contraente viene considerata inadempiente senza necessità di messa in mora. In caso di ritardo KIEFER è autorizzata a richiedere gli interessi e un addebito forfettario per ritardo nella misura stabilita dalle disposizioni di legge. Non è esclusa l'applicazione di un interesse o di un danno maggiore.

5.5. Ove sia stato concordato un pagamento parziale e la parte contraente sia in ritardo di oltre 10 giorni con il pagamento di una rata, il pagamento dell'intero importo restante avrà scadenza immediata.

5.6. Qualora KIEFER venga a conoscenza di circostanze che giustifichino de dubbi sulla solvibilità della parte contraente quali, ad esempio, cambiali in protesto o pignoramenti, KIEFER è autorizzata a richiedere il pagamento immediato di tutti i crediti ancora aperti correlati al rapporto commerciale senza necessità di messa in mora. In questo caso KIEFER potrà effettuare ulteriori forniture sulla base di un pagamento anticipato da parte della parte contraente o di un pagamento in contrassegno.

5.7. Qualora nei casi di cui ai punti 5.3 o 5.5 la parte contraente non fornisca l'intero importo restante o il pagamento anticipato o in contrassegno richiesti da KIEFER, si estingue il diritto d'uso della parte contraente sull'oggetto della fornitura. In tale caso, decorso un termine successivo adeguato, KIEFER potrà recedere dal contratto e richiedere un risarcimento danni per mancato adempimento pari al 15 % del prezzo di vendita qualora KIEFER non dimostri danni superiori. La parte contraente avrà comunque la facoltà di dimostrare una effettiva riduzione di valore minore.

5.8. È escluso l'esercizio del diritto di pegno da parte della parte contraente, ove questo non sia previsto dal medesimo rapporto contrattuale. È consentita la compensazione esclusivamente con crediti non contestati o accertati con carattere definitivo.

5.9. I pagamenti a rappresentanti senza procura scritta per l'incasso non esonerano dall'obbligazione.

5.10. KIEFER ha la facoltà di cedere i crediti vantati nei confronti della parte contraente.

6. Riservato dominio

6.1. La merce fornita resta di proprietà di KIEFER fino al primo pagamento completo di tutti i crediti anche futuri derivanti dal rapporto commerciale con la parte contraente. Tale riserva vale anche per gli importi a saldo della fattura corrente.

6.2. La parte contraente potrà alienare le merci fornite da KIEFER solo con una regolare attività aziendale. Non potrà cedere o dare in pegno tale merce in particolare non come forma di garanzia. Si impegna a comunicare tempestivamente e a proprie spese a KIEFER tutti gli accessi di terze persone alle merci sotto riservato dominio trasmettendo tutti i documenti (ad es. protocolli di pignoramento). La parte contraente sosterrà i costi delle misure correlate alle spedizioni. La parte contraente non è autorizzata alla vendita successiva ad acquirenti con cui abbia concordato un divieto di cessione.

6.3. Fino al completo rimborso di tutti i crediti, anche quelli legati alla fattura corrente, la parte contraente cede fin da ora a KIEFER tutti i diritti derivanti dalla cessione o da altro fondamento giuridico in relazione alla merce fornita da KIEFER o ad altri beni di cui KIEFER detenga la proprietà o la comproprietà. Qualora il credito trasferito della parte contraente nei confronti di terzi debitori sia stato trasferito in un conto corrente, la cessione si riferisce al saldo. I pagamenti ricevuti dalla parte contraente in relazione a tali diritti dovranno essere conservati separatamente per KIEFER e immediatamente trasferiti a KIEFER. La parte contraente non è autorizzata a cedere o alienare crediti spettanti correlati alla vendita successiva o ad altra motivazione giuridica della merce fornita da KIEFER o di altri beni di proprietà o comproprietà di KIEFER. Se il valore dei crediti ceduti è superiore di oltre il 25% ai crediti di KIEFER, su richiesta della parte contraente KIEFER cederà nuovamente i crediti ceduti dalla parte a KIEFER per l'importo in eccesso. Su richiesta la parte contraente dovrà comunicare a KIEFER i crediti ceduti e i relativi debitori, fornire tutti i dati necessari per la riscossione, presentare i relativi documenti e comunicare la cessione ai debitori. La parte contraente è autorizzata alla riscossione dei crediti ceduti purché onori l'impegno di pagamento nei confronti di KIEFER stabilito a contratto. Qualora i crediti di KIEFER siano scaduti, la parte contraente dovrà versare immediatamente gli importi riscossi a KIEFER.

6.4. Con la sospensione dei pagamenti, la richiesta di apertura della procedura di insolvenza, di conciliazione giudiziaria o stragiudiziale a tutela di una insolvenza, in caso di attestazione di una dichiarazione giurata (§ 807 ZPO), di difficoltà di pagamento o di scoperta di un sostanziale peggioramento delle condizioni patrimoniali della parte contraente, si estingue la facoltà di rivendita della merce sotto riservato dominio e di riscossione del credito ceduto a KIEFER.

6.5. La parte contraente è tenuta a immagazzinare i beni di proprietà in modo corretto e facilmente riconoscibile, separati da altre merci. Indipendentemente dal riservato dominio, la parte contraente si assume il rischio di degrado e deterioramento della merce, anche per caso fortuito, forza maggiore, perdita e furto. Nel caso in cui la parte contraente non abbia assicurato in modo sufficiente la merce acquistata, KIEFER può, senza esservi obbligata, assicurare i beni forniti a spese della parte contraente contro i danni nella misura ed entità adeguate, in particolare ad assicurare contro danni da furto, rottura, incendio e da acqua. In caso di riservato dominio a favore di KIEFER, i costi della riparazione eventualmente necessaria sono a carico della parte contraente. Per il resto la merce in riservato dominio va utilizzata con attenzione e con cura, effettuando la regolare manutenzione, nonché preservata, entro limiti ragionevoli, da danni, eventi che ne riducano il valore e furto.

6.6. In caso la parte contraente si serva della mediazione di una società finanziaria, o di un istituto di credito, essa ha l'obbligo di comunicare espressamente a detto istituto di credito che la proprietà della merce rimane esclusiva del Fornitore fino al pagamento dell'intero prezzo, compresi gli interessi dovuti e i costi.

7. Messa in funzione:

La messa in funzione di attrezzi, macchine e attrezzature è consentita solo dopo aver letto per intero e con attenzione le rispettive istruzioni per l'uso ed esclusivamente nel rispetto delle stesse. La parte contraente dovrà provvedere affinché, in caso di rivendita, anche la parte contraente interessata si assuma tale obbligo.

8. Garanzia

8.1. Per tutti i propri prodotti, KIEFER fornisce una garanzia sull'assenza di difetti corrispondente allo stato attuale della tecnica di materiali e fabbricazione secondo le condizioni del seguente regolamento.

8.2. Per gli escavatori compatti e veicoli KIEFER si assume una garanzia di almeno un anno dalla consegna e oltre fino a un massimo di 1.000 ore di esercizio e comunque non oltre i due anni. Sono esclusi da garanzia gli apparecchi usati. La garanzia si estingue in caso di attrezzi non approvati da KIEFER. Inoltre i diritti di garanzia decadono un anno dopo la consegna dell'oggetto della fornitura.

8.3. Sui pezzi prodotti da KIEFER, KIEFER fornisce una garanzia in base alla quale i pezzi che al momento del trasferimento del rischio erano difettosi o inutilizzabili vengano sostituiti o riparati gratuitamente da KIEFER. Negli altri casi le spese sono a carico della parte contraente. Ai fini dell'esecuzione dei miglioramenti e delle forniture parziali ritenuti necessari a discrezione di KIEFER, la parte contraente dovrà concedere a KIEFER il tempo e le possibilità necessari; in caso contrario KIEFER sarà esonerata dalla prestazione. In caso di fornitura di parti di ricambio, i pezzi difettosi dovranno essere restituiti a KIEFER. Se l'adempimento non fosse possibile o non andasse a buon fine, il cliente ha diritto alla riduzione del pagamento o all'annullamento del contratto. In caso di modifica o di riparazioni eseguite dalla parte contraente o da terzi in modo non conforme senza la previa autorizzazione di KIEFER, decade la garanzia per le conseguenze da ciò derivanti.

8.4. KIEFER non è tenuta alla garanzia qualora il difetto sia riconducibile a un uso non conforme, a intervento di terzi, a uso di mezzi d'esercizio errati o di parti di ricambio non originali. Parimenti KIEFER non fornisce alcuna garanzia per l'usura naturale dei pezzi. Non viene concessa alcuna garanzia per danni ed errori derivanti dai seguenti motivi: Uso improprio e scorretto, montaggio e messa in funzione errati per propria colpa della parte contraente o di terzi, usura naturale, uso errato o negligente, mezzi d'esercizio inadeguati, prodotti sostitutivi, agenti chimici, elettrochimici o elettrici salvo questi siano riconducibili a responsabilità da parte di KIEFER.

8.5. La parte contraente è tenuta a controllare l'oggetto della fornitura immediatamente dopo il ricevimento e a comunicare a KIEFER reclami quali incompletezza della fornitura e/o difetti rilevabili esternamente entro 8 giorni dal ricevimento dell'oggetto della fornitura. La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'esclusione di richieste di risarcimento per difetti.

9. Responsabilità

9.1. KIEFER risponde dei danni con qualsivoglia fondamento giuridico solamente nel caso in cui questi siano stati causati da dolo o colpa grave o da violazione deliberata o negligente di sostanziali obblighi contrattuali la cui esecuzione consentirebbe una corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto la parte contraente può di regola fare affidamento. In caso di semplice negligenza la responsabilità di KIEFER si limita ai danni prevedibili, tipici del contratto. Per danni derivanti da difetti KIEFER è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave; rimangono impregiudicati i diritti di legge del cliente al risarcimento dei danni correlati al ritardo nell'eliminazione del difetto. Le precedenti disposizioni relative alla responsabilità valgono di conseguenza anche per la responsabilità di rimborso di spese superflue.

9.2. Le limitazioni ed esclusioni della responsabilità sopra citate non valgono per lesioni mortali, fisiche o danni alla salute imputabili a KIEFER e per responsabilità derivanti da garanzie e previste dalla legge sulla responsabilità per i prodotti.

9.3. Le regole sopra riportate valgono anche nei confronti di collaboratori e subfornitori di KIEFER.

10. Merce in conto deposito

La parte contraente risponde della perdita e dei danni alla merce che si trova in sua custodia, nonché delle conseguenze dell'immagazzinamento improprio, salvo che la perdita o il danno derivino da circostanze non prevenibili fatta salva la diligenza ordinaria.

11. Requisito della forma scritta

Qualsiasi abrogazione, integrazione o modifica dei contratti tra KIEFER e le rispettive parti contraenti è valida solo se in forma scritta. Il requisito della forma scritta contenuto in queste condizioni si intende soddisfatto anche tramite l'utilizzo di telefax o posta elettronica.

12. Giurisdizione e Foro competente

Se la parte contraente è un rivenditore, una persona di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, i tribunali presso la sede di KIEFER sono competenti per le controversie derivanti o correlate al presente contratto. I fori competenti esclusivi rimangono impregiudicati dalla presente regola. Il luogo di adempimento delle prestazioni di entrambe le parti è la sede di KIEFER. Indipendentemente dalle precedenti disposizioni, KIEFER è autorizzata in qualsivoglia momento ad adire al foro comprendente presso la sede della parte contraente. Per i rapporti giuridici correlati al presente contratto vale il diritto della Repubblica Federale Tedesca con esclusione della Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci del 11.04.1980 e con esclusione del diritto tedesco sul conflitto di competenza.

Il luogo di adempimento di fornitura, pagamento e altri obblighi di entrambe le parti è la sede di KIEFER.

Dorfen, ottobre 2015